I presupposti per la dichiarazione di fallimento sono sostanzialmente due. Il primo di questi èlo stato di insolvenza dell’imprenditore, in altre parole quest’ultimo deve trovarsi nella condizione di non essere pi๠in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Al riguardo èil tribunale a stabilire se l’inadempimento dell’imprenditore deriva da un suo effettivo stato di insolvenza oppure se èsemplicemente riconducibile all’incapacità occasionale o temporanea ad adempiere ad una o pi๠obbligazioni ben individuate.
Il secondo requisito riguarda la natura dell’imprenditore, che deve necessariamente essere commerciale privato: ne deriva quindi che risultano esclusi dal fallimento gli enti pubblici, gli imprenditori agricoli e i cosiddetti “piccoli imprenditori”, puntualmente indicati dall’art. 2083 del codice civile. Il riferimento ai cosiddetti “piccoli imprenditori” èperಠstato eliminato dal Decreto del 2006, ne deriva quindi che ad oggi risulta escluso dal fallimento esclusivamente l’imprenditore: che nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento ha realizzato un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000,00 euro, che ha realizzato ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000,00 euro e che ha un ammontare di debiti non scaduti non superiore a 500.000,00 euro.
In presenza di tali presupposti, dunque, èpossibile avanzare richiesta di dichiarazione di fallimento presso il Tribunale competente per territorio.