àˆ questo l’esempio tipico della società che intende costruire un albergo su un terreno di proprietà : la società viene costituita immediatamente, ma l’esercizio dell’attività èrimandato al momento in cui esso sarà concretamente operativo.
Mentre nella prima ipotesi citata, la compilazione del software COMUNICA e dei programmi ad esso integrati dovrà avvenire in tutte le sue parti, nel secondo caso la compilazione dei moduli destinati agli enti previdenziali avverrà generalmente al momento dell’esercizio effettivo.
Ma la domanda pi๠semplice e allo stesso tempo pi๠pressante à¨: quando scatta l’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese e agli altri enti? La legge pone come termine i 30 giorni dall’inizio dell’attività , senza perಠspecificare cosa si intenda esattamente con questa definizione.
Il dilemma, da sempre dibattuto in dottrina, di solito viene risolto cosà¬: l’attività inizia al compimento del primo atto in qualsiasi modo inerente all’attività stessa. Non ha particolare rilevanza se si tratti di un atto caratteristico dell’attività medesima (per esempio, l’emissione del primo scontrino) oppure un atto di mera organizzazione preliminare.
Il dubbio, tuttavia, riguarda nella pratica solo le ditte individuali e le società di persone: per le società di capitali, infatti, il problema di solito non si pone, poichè l’iscrizione nel Registro delle Imprese èsemplicemente l’atto conclusivo della procedura di costituzione iniziata con la stesura dell’atto costitutivo presso il notaio.
Problemi analoghi si pongono anche nelle ipotesi di variazioni dei dati dichiarati a suo tempo o di cessazione dell’attività . Anche in queste situazioni, si calcola il termine canonico dei 30 giorni per i necessari adempimenti dichiarativi.
Giuseppe