Il discorso va scisso in due situazioni: i debiti già iscritti a ruolo e quelli che non lo sono ancora.
Per i primi, viene a cessare il cosiddetto “doppio canaleâ€, che era in vigore in precedenza. Per la riscossione dei debiti iscritti a ruolo, infatti, competente a riscuotere èil concessionario Equitalia.
Al rispetto di una serie di condizioni, perà², il contribuente aveva la possibilità di ottenere una rateizzazione dei debiti in questione presentando istanza all’INPS oppure ad Equitalia: due strade parallele, a condizioni e di durata differente. Ebbene, dal 3 agosto scorso viene a cessare la procedura presso l’INPS e rimane possibile esclusivamente rivolgersi al concessionario. Naturalmente, le rateizzazioni attualmente in corso concesse in passato dall’INPS restano in piedi fino alla loro naturale conclusione.
Per quanto invece riguarda i debiti non ancora iscritti a ruolo (fra contributi non versati e avvisi bonari non rispettati), la competenza per le rateazioni èdell’istituto previdenziale. Le rate concedibili possono arrivare a ventiquattro mensilità , limite elevabile a trentasei o sessanta di concerto con alcuni ministeri e solamente in presenza di requisiti eccezionali.
Fra gli obblighi per la rateazione dei debiti precedenti vi èil versamento dei debiti correnti: basta saltare una delle scadenze per gli importi dovuti nel presente e viene meno il beneficio della rateazione eventualmente concesso per i debiti passati.
Scompare, tuttavia, uno dei requisiti per accedere alla rateazione di questa seconda categoria di debiti: il versamento preventivo di un acconto pari ad un dodicesimo del totale degli importi.
Fonte: Il Sole 24 Ore