In relazione ad un nostro vecchio articolo, un utente ci ha posto una domanda interessante riguardo il calcolo della liquidazione della quota quando si effettua un recesso di un socio dalla SNC. Abbiamo provato a rispondere nel modo pi๠semplice possibile e tenendo conto dei riferimenti normativi in nostro possesso.Â
Il nostro articolo era dedicato al recesso del socio di SNC e liquidazione della quota. La domanda che ci pone il nostro utente, il 6 marzo 2015, èquesta:
Salve, avrei una domanda da porvi.
Sono socio al 50% di una snc che ha in affittà³ un ramo d’azienda (noleggio sci). Il contratto del snc dura fino alla fine del 2018. Ma per controversie con il mio socio, vorrei proporgli il suo recesso (pagandoli ovviamente la quota d’ammortamento residua). Il locale in cui si trova il noleggio à¨Â di proprietà di un mio familiare, che puಠannualmente, tramite lettera raccomandata disdirci il locale e quindi la società non avrebbe pi๠un locale in cui svolgere l’attività . Il mio socio perà²Â vorrebbe un ulteriore indennizzo per possibili incassi futuri…mi sembra perಠassurdo?!
Il riferimento normativo che ci puಠaiutare a dirimere la questione èl’articolo 2289 del Codice Civile che riguarda ogni caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio (morte, recesso, esclusione) e detta le regole per la liquidazione della quota del socio recedente:
- Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota.
- La liquidazione della quota èfatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.
- Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.
- Salvo quanto èdisposto nell’art. 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.