Al riguardo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, che sarà ufficializzato nel corso dei prossimi giorni attraverso apposita risoluzione, sarebbe quello di qualificare come reddito da lavoro autonomo l’utile prodotto dalle Stp e diviso tra i soci professionisti, con conseguente pagamento dei contributi previdenziali soggettivi alla cassa di previdenza.
Bisognerà invece distinguere a seconda dei casi specifici per la quota di utile incassata dall’eventuale socio non professionista, in particolare se si tratta di un soggetto non imprenditore si resterà nel campo del lavoro autonomo, con applicazione dell’Irpef, mentre per il socio imprenditore, l’utile ottenuto dalla partecipazione nella Stp si cumulerà al proprio reddito d’impresa.
Infine, la fattura emessa dalla Stp sarà gravata dal contributo integrativo del 4% a carico del cliente, che una volta incassato andrà versato alla cassa di previdenza di categoria, mentre i compensi saranno soggetti alla ritenuta d’acconto del 20%.
Per quanto riguarda la costituzione delle società tra professionisti, tra gli adempimenti obbligatori figura l’iscrizione presso il registro delle imprese come impresa inattiva, l’iscrizione presso l’albo di appartenenza e l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese.