La pubblicazione del regolamento, ricordiamo, fa seguito alla legge 183/2011, che nell’introdurre le società tra professionisti demandava ad un apposito regolamento ministeriale attuativo la disciplina di alcuni aspetti, tra cui le norme di incompatibilità per i soci, i requisiti professionali e l’osservanza del codice deontologico.
Il punto di partenza per la costituzione di una società tra professionisti èdato dall’atto costitutivo, che deve obbligatoriamente prevedere l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci. La denominazione sociale della società tra professionisti deve contenere sempre l’indicazione di società tra professionisti o STP, mentre non esiste alcun vincolo o limite per la scelta della forma societaria.
I soci professionisti devono possedere i requisiti di onorabilità , non aver riportato condanne, non essere stati cancellati dal proprio ordine o albo per motivi disciplinari e non possono far parte di pi๠società tra professionisti. Sia i soci che la società devono rispettare le norme deontologiche dell’albo o dell’Ordine di appartenenza a cui risulta iscritta la società , inoltre la società tra professionisti deve essere iscritta nel registro delle imprese.
Il regolamento prevede inoltre che all’interno della società le decisioni debbano essere prese con il voto favorevole dei due terzi dei soci, ne deriva quindi il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.