Per ovviare a tale deficit informativo, il legislatore ha dunque ideato un secondo registro, appunto il R.E.A., il quale ha sostituito il preesistente “Registro Ditteâ€, che aveva funzioni analoghe.
L’iscrizione a questo repertorio èobbligatoria per tutte le imprese cui ricade l’obbligo d’iscrizione al Registro delle Imprese, con l’eccezione delle aziende artigiane per cui èprevisto un differente registro, l’Albo Imprese Artigiane (A.I.A.).
Al momento dell’avvio dell’attività , comunque, la compilazione del Modello I1 (per le ditte individuali) o del Modello S1 (per le società , i consorzi e gli enti commerciali vari) consente di ottemperare contemporaneamente ad entrambi gli adempimenti descritti: tali modelli, infatti, contengono tutte le informazioni utili tanto per il Registro delle Imprese quanto per il R.E.A.
Esiste perಠun’eccezione, cui si ègià fatto cenno in precedenza: si tratta dei cosiddetti enti non commerciali, ossia quella vasta e diffusa pletora di organizzazioni diverse dalle società (associazioni, fondazioni, Onlus ecc.) le quali svolgono un’attività d’impresa in funzione secondaria rispetto all’attività principale, definita correntemente “istituzionaleâ€. Frequentemente, infatti, tali enti pongono in essere attività imprenditoriali con lo scopo di raccogliere fondi per finanziare la loro funzione istituzionale.
Poichè per legge queste organizzazioni non devono iscriversi al Registro delle Imprese – ma devono farlo al R.E.A. – essi sono tenuti a compilare e presentare un apposito documento, il Modello R, creato proprio per questa finalità .