Al riguardo, in particolare, l’art. 71 del decreto legislativo n° 59 del 26 marzo 2010 non fornisce un elenco dei requisiti morali di cui bisogna essere in possesso ma indica un elenco di persone che non possono svolgere attività commerciale di alcun tipo, ovvero:
– coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione;
– coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale èprevista una pena detentiva non a tre anni;
– coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
– coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica;
– coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o pi๠condanne, nei cinque anni precedenti all’inizio dell’esercizio dell’attività , per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
– coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione o misure di sicurezza non detentive.
Il divieto indicato negli ultimi cinque punti permane fino a quando non siano trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena èstata scontata oppure dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Per quanto riguarda in particolar modo il settore alimentare, non possono esercitare l’attività di somministrazione coloro che si trovano nella condizione indicata al primo punto dell’elenco sopra riportato o che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine o per infrazioni alle norme sui giochi.
Se l’attività èsvolta in forma societaria, il possesso dei requisiti èrichiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta alla gestione commerciale. Nel caso in cui, invece, l’attività sia svolta in forma individuale, il possesso dei requisiti èrichiesto al titolare.