Un lavoratore autonomo che voglia avviare un’impresa artigiana sarà tenuto all’iscrizione al registro delle imprese artigiane. Ma chi puಠfare effettivamente questa iscrizione? Siamo andati a cercare i requisiti richieste dalle Camere del Commercio. Sul sito della Camcom di Milano abbiamo trovato quanto segue.Â
Un testo lungo che aiuta gli aspiranti artigiani nella scelta se iscriversi o meno alle imprese del settore.
Chi deve iscriversi
Tutte le imprese che hanno le caratteristiche artigiane previste dalla legge (Legge 443/85).
Impresa Artigiana
E’ artigiana l’impresa che ha come scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole, commerciali, di intermediazione di beni o ausiliare di queste ultime, di somministrazione di alimenti o di bevande.
Imprenditore Artigiano
E’ imprenditore artigiano chi esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
L’imprenditore artigiano deve essere personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore. L’imprenditore artigiano puಠessere titolare di una sola impresa artigiana.
Iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese
La Legge Regionale n.7 del 18 aprile 2012 ha abolito l’Albo delle Imprese Artigiane. La Camera di Commercio, verificato il possesso dei requisiti, conferisce all’impresa la qualifica di “impresa artigiana” e la iscrive nella apposita sezione speciale del Registro Imprese.
L’iscrizione comporta l’inserimento negli elenchi previdenziali (INPS) del titolare, dei soci partecipanti al lavoro e degli eventuali collaboratori familiari.
Forme giuridiche previste per l’iscrizione nella sezione speciale delle Imprese Artigiane
- Impresa individuale
- Società in nome colletivo
- Società in accomandita semplice
- Società a responsabilità limitata con unico socio
- Società a responsabilità limitata pluripersonale
- Società cooperativa con soci contitolari
In caso di società , la maggioranza dei soci deve prestare la propria opera manuale; in caso di due soci èsufficiente la prestazione lavorativa di uno dei due.
Per le S.a.s. ènecessario che nel processo produttivo ogni socio accomandatario svolga come prevalente un’attività manuale.
Nelle SRL pluripersonali la maggioranza dei soci (oppure uno su due) deve partecipare al lavoro ed avere il possesso della maggioranza delle quote sociali e degli organi deliberanti.
I Consorzi e le Società consortili in forma cooperativa sono iscritti in un’ apposita sezione separata.
Le SpA e le società in accomandita per azioni non possono essere iscritte nel Registro Imprese come impresa artigiana.
Requisiti soggettivi:
- Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
Per i cittadini extracomunitari ènecessario il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo, subordinato (anche in attesa di occupazione) e per motivi familiari (ai fini del permesso di soggiorno i cittadini dei Paesi aderenti all’EFTA sono equiparati ai cittadini comunitari) - avere raggiunto la maggiore età
- svolgimento del proprio lavoro manuale nel processo produttivo
- non essere lavoratore subordinato a tempo pieno o a part-time superiore a 20 ore (50%)
- possesso dei requisiti tecnico-professionali per le attività regolamentate dalla legge (acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di disinfestazione-derattizzazione-sanificazione).