Per quanto riguardo l’apertura di attività di somministrazione, in particolare, la nuova normativa introduce un ridimensionamento del potere dei Comuni in quanto l’autorizzazione preventiva per aprire un bar o un ristorante sarà necessaria solo se il locale èubicato in una zona tutelata, o per un corretto sviluppo del settore o perchè si tratta di un’area di pregio artistico o ambientale. In tutti altri casi basta inviare al Comune la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività ).
Sempre in tema di somministrazione, inoltre, sono state eliminate alcune espressioni ambigue in merito ai requisiti morali richiesti per l’apertura di un’attività di somministrazione. In particolare, èstato ribadito che tali requisiti devono essere posseduti sia dal legale rappresentante della società e dall’imprenditore che dalla persona preposta. Per quanto riguarda i requisiti professionali, invece, nelle attività commerciali èconsentito agli imprenditori che ne sono privi di avviare comunque l’attività nominando una persona preposta che li possiede.
Novità riguardano inoltre la vendita all’ingrosso, in quanto la nuova disposizione consente di svolgere congiuntamente il dettaglio e l’ingrosso utilizzando una determinata superficie in modo promiscuo. Tuttavia, se tale superficie ha le dimensioni previste per la media e grande distribuzione si applicano i vincoli di programmazione fissati localmente per tali strutture. Per i punti di vendita all’ingrosso di prodotti alimentari, inoltre, non sono pi๠richiesti i requisiti professionali, che restano quindi in vigore solo per i venditori al dettaglio.
Infine, novità riguardano anche le vendite attraverso incaricati a domicilio. In tal caso l’avvio dell’attività inizia con la Scia al Comune, dopodichèoccorre comunicare all’autorità di pubblica sicurezza i nomi degli incaricati, che ricordiamo devono avere solo i requisiti morali. Al riguardo viene precisato che l’incaricato svolge attività abituale ai fini Iva se nell’anno solare percepisce un reddito superiore a 5.000 euro, nonchè che l’incaricato non èun agente di commercio se opera senza svolgere l’obbligo di svolgere l’attività , senza durata e senza avere un’esclusiva sulla zona.