► DIFFERENZA TRA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
A riguardo, in particolare, il Ministero del Lavoro, con interpello n. 10 del 10 aprile 2012, ha risposto alla richiesta avanzata dall’ANCE, dall’ANISA e dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, affermando che la sospensione di tale obbligo riguarda anche le imprese che fruiscono della cassa integrazione guadagni in deroga, ovvero dell’intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni.
► TREDICESIMA MENSILITà€ E CASSA INTEGRAZIONE
Il Ministero ha infatti sottolineato che sebbene non esistono riferimenti normativi espliciti alle aziende che fruiscono di forme di integrazione salariale in deroga, si ritiene si corretto applicare anche a queste la disciplina relativa alla sospensione degli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili, in considerazione della ratio della norma, ovvero dell’impossibilità temporanea dell’azienda di provvedere, durante il periodo necessario al risanamento interno ai fini della salvaguardia dell’organico aziendale, al rispetto della quota d’obbligo.
Tale beneficio, ricordiamo, èaccordato anche a favore delle imprese che abbiano stipulato contratti di solidarietà difensivi nonchè quelle aventi i requisiti richiesti ai fini dell’attivazione della procedura di mobilità .