Il dubbio che tale tipologia di società fosse preclusa agli under 35 era infatti sorto a fronte di quanto previsto dall’articolo 44, comma 1, del Dl 83/202, secondo cui la società a responsabilità limitata a capitale ridotto puಠessere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione.
Altro dubbio sorto in merito alla disciplina della Srl a capitale ridotto (Srlcr) èstato chiarito sempre attraverso una nota diffusa dal ministero dello Sviluppo Economico, che lo scorso 31 agosto ha sottolineato la differenza tra la Srlcr e la Srls, in quanto la prima non ha uno statuto standard ma deve essere dotata di uno statuto “ordinario”, inoltre non fruisce dei benefici a livelli di costi in quanto occorre pagare gli onorari notarili, l’imposta di bollo e i diritti di segreteria.
La Srlcr , dunque, nasce dall’esigenza di consentire l’avvio di un’attività mediante costituzione di una società anche a coloro che, pur avendo compiuto i 35 anni di età , non dispongono di risorse economiche necessarie per l’apertura di un Srl. In tal caso, infatti, il capitale sociale non deve necessariamente superare i 10.000 euro ma ècompreso tra 1 euro e 9.999,99 euro. Come anticipato, tuttavia, in tal caso non èprevista la prestazione gratuita del notaio, per cui occorre tener conto anche di tale costo.