Nel decreto viene ribadito l’obbligo di indicare la denominazione di “società a responsabilità limitata semplificata”, di individuare la sede principale e l’eventuale sede secondaria.Â
E’ inoltre stata confermata la necessità della partecipazione alla società di soci di età inferiore ai trentacinque anni, ai quali dovrà necessariamente essere delegata l’amministrazione e la rappresentanza generale della società . Al riguardo, èresponsabilità del notaio accertare l’età anagrafica dei soci, di conseguenza èvietato il trasferimento di quote societarie a favore di soggetti che non siano in possesso dei requisiti anagrafici. Riguardo all’amministrazione, sarà possibile scegliere se optare per un amministratore unico oppure per un consiglio di amministrazione.
Per quanto riguarda invece il capitale sociale, questo dovrà essere inferiore a 10.000 euro e il relativo versamento dovrà essere effettuato per intero alla data di costituzione della società stessa. Per tutto quanto non espressamente regolato si rimanda alle disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile.
Restano perಠaperti alcuni problemi. Tra questi figura l’assenza di un’indicazione in merito alla durata massima della società , che quindi si presume non abbia limiti, cosଠcome pure non viene fatto alcun riferimento circa la sorte dei soci una volta compiuto il 35° anno di età .