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Tares non applicabile ad aree scoperte di imprese

La nuova tassa sui rifiuti non sarà  applicata alle aree scoperte di attività  commerciali e industriali. A stabilirlo èl’articolo 10 del decreto legge 35/2013, che ha apportato delle modifiche alla disciplina della Tares.

Prima dell’intervento normativo, infatti, le aree scoperte pertinenziali delle imprese erano soggette a tassazione in virt๠di quanto previsto dal decreto Salva Italia 201/2011, che dal 2013 ha istituito il nuovo regime di prelievo sui rifiuti esonerando al contempo dal pagamento solo le aree scoperte pertinenziali di civili abitazioni e quelle condominiali.


In virt๠di tale previsioni normativa, dunque, per i soggetti che svolgono attività  commerciali e industriali si configurava un notevole aumento della tassazione, ipotesi per fortuna scongiurata dal decreto legge 35/2013.

Al riguardo si ricorda che per area accessoria o pertinenziale si intende quella che viene destinata in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbia con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale, come ad esempio un’area di accesso ai fabbricati. Il presupposto dell’esclusione dal pagamento del tributo èinfatti èla mera inidoneità  delle aree scoperte a produrre rifiuti, a prescindere dall’effettiva produzione degli stessi.

Per tale motivo, rimangono soggette integralmente al pagamento della Tares tutte le aree scoperte utilizzate nell’ambito di attività  economiche e produttive che non abbiano natura pertinenziale. Per le aree scoperte cosiddette operative esiste infatti una presunzione di produzione di rifiuti che determina l’obbligo di pagamento della Tares.