Il su indicato articolo, come forse saprete, avrebbe grandemente ampliato la riforma del regime fiscale differito consentendone finalmente l’accesso, grazie a nuovi e meno stringenti limiti e a nuove regole su detraibilità ed esigibilità , ad una pi๠vasta platea di possibili interessati.
NUOVE SOGLIE DI ACCESSO
L’articolo 32-bis del decreto cosiddetto Sviluppo, in particolar modo, consentirebbe a tutti i soggetti interessati, purchè annualmente fatturino meno di 2 milioni di euro, di usufruire della possibilità di liquidare l’IVA, secondo la contabilità per cassa, poichè sarebbe stato definitivamente abolito il precedente limite dei 200.000 euro fatturati annualmente.
► NUOVO LIMITE COMPENSAZIONE IVA DA APRILE 2012
L’uscita dal regime di contabilità per cassa, come ci si potrebbe attendere, sarebbe automatica, ma non immediata, nel caso in cui, in qualunque momento dell’anno, il proprio fatturato ecceda i 2 milioni di euro. In questo caso particolare, infatti, le ordinarie regole per la liquidazione dell’IVA si applicheranno a partire dal mese successivo a quello del superamento della su indicata soglia.
ESIGIBILITA’ E DETRAZIONE IVA
Grazie alle nuove regole stabilite dal legislatore l’IVA diverrà comunque immediatamente esigibile, fatti salvi i casi in cui concessionari e committenti siano già stati assoggettai alle procedure concorsuali, trascorsi 365 giorni dall’operazione soggetta ad IVA.
► OBBLIGHI FISCALI PARTITA IVA
Per quanto riguarderebbe la detraibilità IVA questa sarà possibile per i soggetti che liquidano l’IVA secondo la contabilità di cassa che, ovviamente, eserciteranno il proprio diritto al momento del pagamento.
Concessionari e committenti, invece, potranno detrarre l’IVA solamente all’emissione della fattura.
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