La mediazione civile obbligatoria dal 20 settembre èufficialmente entrata in vigore e da adesso influenzerà le cause dei processi civili per i prossimi quattro anni, cosଠcome èstato stabilito da parte del decreto del Fare, il n. 69 del 2013, e dalle successive modifiche apportate nell’ambito dei lavori parlamentari che hanno convertito il testo del Governo in legge.
Ci saranno delle modifiche processi civili con mediazione obbligatoria, che vedranno una serie di modifiche al loro normale iter. Le parti infatti saranno invitate a trovare una soluzione fra di esse affiancate dai rispettivi avvocati. Questi ultimi dovranno trovare le modalità per verificare la sussistenza delle condizioni e guidare le parti alla fase di conciliazione.
Il decreto del fare ha quindi sancito il ritorno della mediazione civile obbligatorio all’interno dell’ordinamento giuridico italiano.
Lo scopo principale della reintroduzione di questa disciplina èl’abbattimento dei costi della giustizia; tale risultato si otterrà grazie al minor numero di processi che verranno svolti e ciಠinfluenzerà in maniera positiva anche i tempi della giustizia.
Una delle croci del nostro paese èproprio la lunghezza dei processi, punto debole che allontana anche gli investimenti stranieri, che non ritengono abbastanza affidabile un paese in cui non si conosce quanto tempo potrà durare un processo. La mediazione era stata inizialmente bocciata da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 272 del 2012.
Una serie di modifiche da parte del Governo hanno permesso di riscrivere la norma, cosଠda oggi i contenziosi in materia di condominio, diritti reali, successioni ereditarie e divisioni, locazione, comodato, affitto di aziende e risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, contratti assicurativi e bancari potranno essere risolti con la mediazione civile obbligatoria.
Tale strumento avrà una durata limitata nel tempo, infatti per il momento il Governo lo ha reintrodotto all’interno del nostro sistema solo per un periodo di quattro anni che consentirà di valutare gli effetti e quindi di ponderare una sua attuazione a livello definitivo all’interno dell’ordinamento.