L’acconto Tares, uno dei principali obblighi fiscali del 2013, sarebbe a rischio riscossione a causa dell’uscita di Equitalia dal comparto dei tributi locali che avverrà il prossimo 30 giugno. Il Dl 35/2013 consentiva infatti ai Comuni TARSU di riscuotere l’acconto TARES 2013 seguendo le stesse modalità dell’anno 2012, quindi l’imposta avrebbe potuto essere riscossa solo attraverso l’agenzia di riscossione nazionale Equitalia.
La stessa agenzia aveva istituito lo scorso 23 aprile il  codice tributo Tares 2R28, con cui aveva invitato gli enti comunali a predisporre la minuta di ruolo. In data 20 maggio perà², Equitalia ha diramato un comunicato con cui annuncia la cessazione dell’attività prevista il prossimo 30 giugno.
Gli enti comunali devono quindi rinunciare ad inviare i ruoli Equitalia, perchè rischierebbero di riceverli indietro, nonostante la probabile proroga dell’agenzia di riscossione. L’imposta di acconto TARES 2013 dovrà essere pagata esclusivamente attraverso gli strumenti ordinari quali bollettino centralizzato o modello F24, quindi Equitalia non avrebbe comunque alcun potere in questo caso e i comuni dovrebbero optare per diversi metodi di riscossione dell’imposta.
Resta inoltre da attendere la conversione in legge del DL 35/2013 con il quale verranno annunciati dettagli sul nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi e che dovrebbe implementare ulteriori strumenti di pagamento elettronici, come Mav, Rid e Pos Allo stato dei fatti l’unica certezza èil pagamento dell’acconto TARES 2013 attraverso bollettino postale , disposizione approvata dal Dm 14/5/2013, che potrà essere utilizzata perಠsolo a partire dal 1° luglio 2013.
Rimangono perಠdei dubbi sulle modalità di applicazione di questo decreto ministeriale in relazione alle date stabilite da ciascun comune. Il testo di legge infatti impone che il pagamento venga effettuato dal 1° giorno ed entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate : nel caso in cui i comuni individuino la scadenza prima del giorno 16, i cittadini potrebbero pretendere di versare l’imposta entro il 16 del mese, cosଠcome stabilito dal ministero; nel caso in cui i comuni stabiliscano una data successiva al giorno 16, i cittadini non saprebbero a quale data fare riferimento, se quella stabilita dal comune di residenza o quella del ministero.
Il Governo sta quindi lavorando all’eliminazione delle sanzioni previste in caso di pagamento in ritardo, in quanto la violazione sarebbe dipesa da obiettive ragioni di incertezza.