Si pensi agli edicolanti: la legge consente loro di non emettere ricevute o scontrini, considerato che sarebbe molto gravoso ottemperare a quest’obbligo a causa del continuo afflusso di clienti per acquisti di scarsa entità .
Percià², il loro unico obbligo èquello di tenere un registro dei corrispettivi in cui annotare quotidianamente gli incassi complessivi.
I contribuenti minimi, perà², sono esonerati dal tenere qualsiasi genere di scrittura contabile: si tratta, anzi, della principale semplificazione che èloro riconosciuta. In compenso, sono obbligati a certificare i corrispettivi (e quindi emettendo verso il cliente i consueti documenti fiscali).
A risolvere questo dubbio interpretativo èintervenuto la suddetta risoluzione, sollecitata da un interpello presentato da un contribuente interessato alla questione.
L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che l’esigenza di verificare in qualche modo il flusso dei ricavi del contribuente deve essere garantita, anche per verificare che non si superi la soglia annua di ricavi pari a trentamila euro, che èuna delle condizioni per rimanere nel regime contabile agevolato.
Percià², se si intende usufruire dell’esonero dal rilascio di ricevute fiscali e scontrini, almeno il registro dei corrispettivi deve essere compilato. Fermo restando, naturalmente, che nulla vieta nè di emettere quei documenti nè di tenere gli ordinari registri IVA, utili d’altronde anche allo stesso imprenditore per tenere sott’occhio le entrate e le uscite.