A precisarlo èstata la circolare n. 54/E del 28 ottobre, attraverso la quale l’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che, considerata la novità dell’adempimento e vista la difficoltà nel reperimento delle informazioni necessarie, non saranno sanzionati gli eventuali errori riscontrati in sede di controllo, purchè questi vengano sanati entro la fine di gennaio del prossimo anno.
Il periodo di tolleranza richiesto dagli operatori, dunque, èstato concesso e, come precisato nella circolare stessa, riguarda esclusivamente le comunicazioni intercorse nel periodo compreso tra luglio e settembre per i contribuenti che presentano la dichiarazione a cadenza trimestrale e da luglio a novembre per quelli che invece la presentano mensilmente.
La circolare, dunque, ha tranquillizzato gli operatori, soprattutto dopo che alcuni esperti avevano sottolineato l’elevata probabilità di sanzioni nel corso del primo periodo, suggerendo addirittura di includere nei costi derivanti da questo nuovo adempimento anche quello di eventuali sanzioni, a cui tra le altre cose viene applicato il cumulo materiale e non giuridico.
Nessuna novità , invece, in merito alla scadenza che continua ad essere quella del 2 novembre. Di conseguenza si ritiene che il fisco abbia deciso di acconsentire ad una sola richiesta degli operatori, optando per il periodo di tolleranza e non anche per una proroga della scadenza.