Esistono tuttavia determinati casi in cui la legge prevede un’inversione dei ruoli nell’ambito dell’operazione di emissione della fattura, ossia casi in cui ricade sul cliente l’obbligo di emissione del documento e di liquidazione dell’imposta dovuta all’erario.
In tal caso ci troviamo di fronte ad un’ipotesi di autofatturazione. L’autofattura, come già accade nel caso della fattura, deve essere emessa nel momento in cui viene realizzata la prestazione, in particolare in caso di fornitura dei servizi l’obbligo sorge all’atto del pagamento mentre nel caso di compravendita al momento della consegna o della spedizione dei beni.
I casi di autofatturazione sono espressamente previsti dalla legge, in particolare le ipotesi pi๠frequenti di autofatturazione riguardano: operazioni compiute in Italia da soggetti non residenti; acquisto da produttori agricoli o ittici in regime di esonero; correzione di irregolarità nella fatturazione; omaggi ed altre cessioni gratuite; conferimento di prodotti agricoli da cooperative, consorzi e associazioni agricole; prestazioni di servizi rese da collaboratori esterni che non abbiano altri rapporti soggetti ad Iva; mancato ricevimento della fattura entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione; fattura irregolare; compilazione della scheda carburante.