Insieme al modello, composto da sole tre pagine, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso anche le istruzioni di compilazione (nove pagine).
Trovano quindi la consacrazione definitiva le regole applicative della nuova comunicazione, introdotta dal legislatore qualche mese fa con l’evidente motivazione di monitorare operazioni dall’alto potenziale elusivo.
Tali operazioni si distinguono in quattro categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, cessioni di beni e cessioni di servizi.
La comunicazione di tutte le operazioni intercorse con clienti e fornitori residenti in un Paese “black list†deve essere eseguito ordinariamente ogni trimestre; se perಠanche in una sola delle quattro categorie citate si dovesse superare la soglia di 50.000 euro di importo negli ultimi quattro trimestri, la periodicità diventa mensile, e resterà mensile fino a quando nei dodici mesi precedenti non si ritornasse al di sotto della soglia.
Il modello va inviato entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese o trimestre interessato: gli elenchi riferiti al trimestre luglio-settembre, dunque, andranno inviati entro il 31 ottobre. L’invio puಠavvenire esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite un intermediario abilitato ad Entratel. In caso di gruppi societari, una qualsiasi delle società interessate, se abilitata, puಠtrasmettere le comunicazioni delle consociate.
Nei prossimi articoli chiariremo le modalità di compilazione del modello di comunicazione, nonchè vedremo di approfondire quali sono gli Stati indipendenti e i territori autonomi inseriti all’interno delle famigerate “black list†dei paradisi fiscali e finanziari.