L’invio telematico dei corrispettivi ha anche eliminato l’obbligo di certificare gli stessi: non vi èquindi pi๠la necessità di emettere lo scontrino fiscale o la ricevuta; se perಠil cliente richiede la fattura, permane l’obbligo di emetterla.
Data la fortuna che ha avuto tale semplificazione presso ipermercati e supermercati e l’assenza di controindicazioni legate ad un ipotetico e temuto aumento dell’evasione fiscale, il legislatore ha scelto di attribuire la stessa possibilità anche ad altre aziende. La circolare n. 2/2010 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito la portata delle nuove norme.
Sono oggi interessate anche le imprese di servizi, purchè la loro attività sia dislocata su pi๠punti-vendita e purchè almeno uno di essi presenti una superficie superiore a 250 mq se situato in un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti o 150 mq se la popolazione èinferiore.
Il concetto di “impresa di servizi†èassolutamente generico e senza ulteriore specificazioni. Si puಠquindi ritenere che qualunque azienda che esegua prestazioni immateriali a favore dei clienti possa rientrare nella definizione, dagli alberghi ai parchi-giochi.
La circolare, inoltre, ha chiarito che anche le aziende che svolgono contemporaneamente attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi possono essere interessate, se la sede ècomune e i requisiti dimensionali sono rispettati, oltre al requisito della pluralità dei punti-vendita.