Ma cosa avviene se il fornitore non emette fattura, o magari la spedisce per posta e quella non arriva al cliente? Il fatto che costui la solleciti non toglie il fatto che, come detto, ricevere la fattura èun obbligo da rispettare: un’eventuale violazione, se accertata in sede di controlli, impone una sanzione di ben 258 euro per operazione.
Il cliente ha perಠla possibilità di mettersi in regola seguendo questa procedura: trascorsi invano 120 giorni dalla data in cui la fattura doveva essere emessa, egli avrà trenta giorni di tempo per versare all’Erario l’IVA sull’operazione tramite modello F24 (codice tributo 9399) e poi presentarsi agli uffici dell’Agenzia delle Entrate con un’autofattura emessa in duplice copia e l’attestazione del versamento.
Nell’autofattura, in pratica, egli segnalerà la totalità delle informazioni che andavano indicate nella fattura originale, facendo sostanzialmente una denuncia ai danni del fornitore inadempiente (che infatti passerà i suoi guai).
L’ufficio manterrà una copia dell’autofattura e restituirà l’altra al cessionario, che potrà registrarla e quindi scaricare l’IVA sull’operazione al pari della mancata fattura originale.
Simile procedura si applica anche quando si riceve una fattura con importi inferiori rispetto all’effettivo: in tal caso, compito del cessionario sarà emettere un’autofattura con funzione integrativa e versare la relativa imposta.
Se, infine, la fattura agognata arrivasse soltanto dopo che la procedura descritta èstata eseguita, il cessionario dovrà comunque pagare l’IVA al fornitore, ma poi potrà detrarla sempre al 100%, senza dunque che abbiano valenza le ordinarie limitazioni soggettive, oggettive o da pro-rata.