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Documentazione fiscale, le fotocopie non sono ammesse

fotocopiatrice

Il contribuente deve documentare tutte le spese che intende dedurre dal reddito: che si tratta di costi inerenti la sua attività  imprenditoriale o professionale oppure che siano oneri di tipo personale da indicare nel quadro RP di UNICO, vale sempre e comunque l’obbligo di documentazione.

Ma puಠil documento originale essere sostituito da una fotocopia? Un quesito di interesse comune che capita spesso di porsi. In assenza di un divieto chiaro da parte della legge, molti si sono sentiti in dovere di dire la loro, con risposte contrastanti.


Ma a spazzare via i dubbi dovrebbe ormai aver provveduto la recente sentenza n. 4502 del 25 febbraio 2009 emessa dalla Corte di Cassazione.

Come noto, il precedente giuridico in Italia non crea diritto, al contrario di quanto avviene nei Paesi anglosassoni (ogni giudice italiano puಠdunque interpretare la legge del tutto indipendentemente da altre sentenze emesse in precedenza su altri casi), ma non c’ dubbio che la prassi èquella di uniformarsi alle pronunzie della Cassazione, massimo organo dell’ordinamento giudiziario italiano.
Ma cos’hanno detto i giudici?

Respingendo il ricorso di una società , hanno sancito che la conservazione dei documenti originali èinderogabile, a meno che non si dimostri che essi sono stati rubati oppure sono andati perduti senza colpa del contribuente.

La fotocopia puಠessere facilmente manipolata (si possono montare su una stessa copia dati provenienti da documenti diversi, oppure coprire parte dell’originale per evitare che sia copiato), e dunque non ha la stessa efficacia probatoria: addirittura, anzi, dà  adito a sospetti che giustificano le azioni di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria.


In compenso, la stessa sentenza ha salvato i fax: data la natura del mezzo, hanno sentenziato i giudici, un documento inviato via fax puಠritenersi valido quanto l’originale.