àˆ fissata al 31 maggio la scadenza per la Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti: lo ricorda l’Agenzia delle entrate rivolgendosi ai contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria.Â
Possono presentate la domanda i soggetti che hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado (o da chi vi èsubentrato o ne ha la legittimazione) che intendono definire, ai sensi delle citate norme, mediante il versamento delle somme indicate nelle medesime disposizioni normative, le controversie tributarie in cui èparte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.Â
Questo èquanto indica l’Agenzia.Â
Ma come si presenta la domanda? Per ogni controversia tributaria autonoma, relativa al singolo atto impugnato, deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, esclusivamente mediante trasmissione telematica. Per il perfezionamento della definizione agevolata, oltre alla presentazione della domanda, ènecessario il pagamento di un importo pari al valore della controversia stabilito ai sensi del comma 2 dell’art. 12 del D.Lgs. 546/1992
La trasmissione puಠessere effettuata:Â
- direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;Â
- incaricando un intermediario abilitato;Â
- recandosi presso uno degli Uffici Territoriali di una qualunque Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito. Il pagamento deve essere effettuato con modello F24
Ed ecco i codici tributo previsti:Â
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- PF30 – IVA e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n. 119/2018;
- PF31 – Altri tributi erariali e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – Art. 6 DL n. 119/2018
- PF32 – Sanzioni relative ai tributi erariali – Definizione controversie tributarie – Art. 6 DL n. 119/2018
- PF33 – IRAP e addizionale regionale all’IRPEF e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – Art. 6 DL n. 119/2018
- PF34 – Sanzioni relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF – Definizione controversie tributarie – Art. 6 DL n. 119/2018
- PF35 – Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – Art. 6 DL n. 119/2018
- PF36 – Sanzioni relative all’addizionale comunale all’IRPEF – Definizione controversie tributarie – Art. 6 DL. N. 119/2018
Fanno parte della categoria di persone che possono presentare domanda:Â
- Dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali
- Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
- Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
- Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati
- Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
- Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie
- Enti che non svolgono attività commerciali
- Organi e amministrazioni dello Stato
- Altri soggetti
PACE FISCALE, LA SCADENZA AL 31 MAGGIOÂ
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