Parliamo dell’obbligo di comunicare periodicamente all’Agenzia delle Entrate (con un modello che sarà predisposto prossimamente) le operazioni intercorse con fornitori o clienti collocati in uno dei Paesi collocati nella famigerata “black list†dei territori considerati paradisi fiscali o finanziari.
Si tratta di un adempimento fiscale nuovo di zecca, che servirà per tenere sotto controllo queste operazioni particolarmente rischiose e favorirà l’emersione di anomalie da sottoporre a verifica.
Il decreto ministeriale, innanzitutto, ha chiarito a quali Paesi facciamo riferimento (poichè di black list ne sono state stilate tante): parliamo dei territori individuati nei decreti del 04/05/1999 e del 21/11/2001. Va notato come siano ricompresi anche Cipro, Lussemburgo e Malta, ossia nazioni comunitarie: le relative operazioni, quindi, saranno elencate sia in questo nuovo modello che nei tradizionali Intrastat.
Il decreto, tuttavia, lascia al ministro il potere di ritornare in seguito e delimitare l’elenco dei Paesi inclusi nella black list di nostro interesse.
Il modello sarà suddiviso in quattro sezioni, per distinguere acquisti e cessioni di beni e di servizi: il superamento della soglia di cinquantamila euro di operazioni in uno qualsiasi di questi quattro ambiti nei quattro trimestri precedenti farà scattare il cambio di periodicità . Normalmente, infatti, gli elenchi andranno inviati trimestralmente, ma se si supera la soglia la cadenza diverrà mensile.
In ogni sezione indicheremo distintamente le operazioni soggette a fatturazione e registrazione ai fini IVA, distinguendo fra imponibili, non imponibili ed esenti. A dire il vero, il decreto parla anche delle operazioni “non soggette ad IVAâ€, locuzione assolutamente generica per cui si attendono maggiori specificazioni.
Stabilite infine le sanzioni: per omessa, incompleta o infedele dichiarazione si applicherà una multa da 516 a 4.132 euro.