Si chiama esterometro ed èuno dei nuovi strumenti introdotti dal Governo ed entrato in vigore a partire dal 1 gennaio 2019 in concomitanza dell’introduzione della fatturazione elettronica. L’appuntamento con la comunicazione dell’esterometro èfissata per 28 febbraio 2019, ma di che osa si tratta esattamente?Â
La comunicazione dei dati dell’esterometro prevede che i soggetti passivi trasmettano telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutti dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi che siano state effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, eccezion fatta per quelle per le quali èstata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche tramite le modalità previste dall’obbligo di fattura elettronica.Â
Vanno inserite nell’esterometro, i dati delle fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti, ma identificati Iva in Italia, per i quali non sia stata emessa fattura elettronica tramite SDI;
le fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
le fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non èstata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’ una bolletta doganale;
le autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
le autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.
Nell’esterometro va anche in inserito ll’acquisto di merce che si trova in Italia con fattura ricevuta sia dal fornitore comunitario (integrazione della fattura senza Intrastat) sia dal fornitore extracomunitario (autofattura).Â
Si possono anche non comunicare i dati nell’esterometro nel momento in cui non venga emessa fattura elettronica con indicazione, tra i dati anagrafici del cessionario, del Codice Destinatario “0000000†(esclusivamente per i dati delle fatture emesse).
Con l’esterometro dovranno essere forniti diversi dati:Â
i dati identificativi del cedente/prestatore;
i dati identificativi del cessionario/committente;
la data del documento comprovante l’operazione;
la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
il numero del documento;
la base imponibile;
l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
In ogni caso sarà necessario cominciare i dati predisponendo un file XML e apponendo anche la firma elettronica oppure, solo in caso di invio del file tramite l’interfaccia “Fatture e Corrispettiviâ€,  il sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione telematica dovrà essere necessariamente effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati viene prevista la sanzione amministrativa di due euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione viene invece ridotta alla metà , entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione èffettuata nei 15 giorni successivi alla scadenza, o se nello stesso termine viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.Â
SPESOMETRO, LE LETTERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
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