àˆ scattato dal 1 gennaio 2019 l’obbligo di introduzione della fatturazione elettronica per la quasi totalità delle operazioni B2B e B2C: professionisti e imprese devono necessariamente attenersi alle novità facendo anche i conti con qualche dettaglio ulteriore.Â
Per la fattura elettronica èindispensabile prendere in considerazione la data di ricezione del documento, la data di presa visione del documento o magari far fronte ai possibili errori di recapito della fattura elettronica. Vediamo nel dettaglio.Â
Uno degli errori pi๠comuni, èl’errore di recapito della e-fattura. Il recapito da parte del Sistema di Interscambio (SdI) potrebbe essere impossibile per il ricevente a causa ad esempio di un valore errato riportato nel campo “CodiceDestinatarioâ€: potrebbe risultare inesistente, o per cause tecniche (magati una casella PEC piena o non attiva) o perchè il soggetto passivo IVA cessionario/committente non abbia comunicato il codice destinatario, operativamente la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI.
In casi del genere la fattura verrà in ogni caso emessa e messa a disposizione del cessionario/committente nella propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate e al soggetto trasmittente (il cosiddetto cedente/prestatore). Il soggetto trasmittente potrà informare il cessionario/committente dell’avvenuta emissione della fattura elettronica, ma anche della sua messa a disposizione nell’area riservata delle Entrate.Â
Occhio anche alle date: nella fatturazione elettronica la data di ricezione coincide con la data di presa visione. Ai fini fiscali, la fattura si considera ricevuta nel momento in cui il cessionario/committente prende visione della fattura sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. La data di ricezione coincide invece con la data di messa a disposizione da parte del SdI nell’area riservata nel caso in cui soggetto cessionario/committente sia il consumatore finale, il soggetto cessionario/committente sia un soggetto passivo che rientra nel cosiddetto “regime di vantaggioâ€, in pratica in imprenditore agricolo o un forfettario.
ERRORE NELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA, COME RIMEDIARE
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