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Acconti contribuenti minimi

contribuenti minimi

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche gli aderenti al regime contabile riservato ai cosiddetti “contribuenti minimi” sono tenuti a versare non solo il saldo dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF per il 2008 ma anche la prima e seconda rata degli acconti sul 2009 (se dovuti).

In effetti, da pi๠parti ci si era domandati se i “minimi” avessero quest’obbligo, nell’assoluto silenzio delle istruzioni della dichiarazione dei redditi.


Poichè perಠche la legge istitutiva del regime (244/2007) aveva stabilito che per il versamento dell’imposta forfettaria del 20% sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo si dovessero adottare le stesse modalità  previste per i comuni contribuenti IRPEF, la risposta (sancita con la Risoluzione 143/2009) èstata inevitabile.


In particolare, èstato chiarito che i “minimi” devono verificare l’ammontare del saldo dovuto per il 2008, evidenziato in dichiarazione al Rigo CM15. Se questo saldo supera € 51,65, l’acconto èdovuto, mentre se il valore èinferiore, nullo o negativo esso non èdovuto.
Quando dovuto, l’acconto complessivo èpari al 99% dell’ammontare indicato nel Rigo CM15.

Se l’importo del citato Rigo èinferiore a € 257,72, l’importo va versato in unica soluzione entro il 30 novembre; se invece èsuperiore, l’acconto va spezzato in due rate: il 40% entro il 16 giugno e il 60% entro il 30 novembre. La scadenza di giugno puಠessere prorogata o rateizzata secondo le stesse regole previste per l’IRPEF.

Se poi il contribuente prevede che il suo reddito nel 2009 sarà  inferiore rispetto all’anno precedente, èconsentito versare un acconto ridotto o non versarlo affatto, rischiando perಠuna sanzione se le previsioni si rivelassero errate.

Istituiti, infine, anche i codici tributo: 1800 per il saldo, 1798 per la prima rata di acconto e 1799 per la seconda o unica.