Il modello EAS, rilevante per la comunicazione dei dati, deve essere inviato secondo una tempistica piuttosto varia.
Innanzitutto, per gli enti già esistenti alla citata data di entrata in vigore del DL anticrisi, la scadenza per la trasmissione telematica èquella del prossimo 30 ottobre.
Per gli enti costituiti dopo, invece, la scadenza èpari a quella di sessanta giorni dalla data dell’istituzione. Se questa scadenza, tuttavia, èantecedente al 30 ottobre, essa slitta alla data citata, in analogia con l’obbligo previsto per le associazioni pi๠antiche.
Infine, anche gli enti associativi che saranno costituiti in futuro dovranno inviare il modello EAS entro sessanta giorni dalla data della costituzione
.
La trasmissione avviene “una tantumâ€: non si tratta cioèdi una dichiarazione da re-inviare periodicamente. Tuttavia, se le informazioni comunicate in precedenza dovessero variare, l’associazione ètenuta a inviare nuovamente il modello (con i dati aggiornati). Per la trasmissione della comunicazione aggiornata, i tempi sono meno rigidi: essa puಠessere compiuta entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si èverificata la variazione.
Le istruzioni al modello EAS, tuttavia, specificano che qualora vengano a variare alcuni dati di importanza minore (specificamente indicati), non ènecessario inviare l’aggiornamento del modello.
All’opposto, esiste un’informazione cosଠimportante che per la comunicazione non si puಠattendere: se l’ente perde con il tempo i requisiti per godere dei benefici fiscali, il modello EAS aggiornato deve essere inviato entro i sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento.