Comunque sia, per ottenere i relativi benefici fiscali, l’atto deve essere stato registrato: occorre dunque indicare la data di registrazione, numero e serie attribuiti e il codice catastale del Comune in cui si trova l’ufficio del Registro coinvolto.
Ci sono poi due righe libere in cui indicare le date delle eventuali, successive modificazioni apportate all’atto costitutivo; se queste righe non bastassero per elencarle tutte, èsufficiente riferirsi solo alle pi๠recenti.
Per ottenere le agevolazioni fiscali pi๠volte descritte, inoltre, l’art. 148 chiede che l’ente adotti nel proprio atto costitutivo o nello statuto alcune regole ben precise. Nel rigo 36 occorre barrare, fra le sei opzioni proposte, quelle effettivamente richiamate nei documenti citati: divieto assoluto di distribuire utili o avanzi di gestione durante la vita dell’associazione;
obbligo di devolvere, al momento dell’estinzione dell’ente, il patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe alle proprie; riconoscimento di diritti paritari fra i soci, ivi incluso il divieto che la partecipazione sia per statuto soltanto temporanea per determinati membri; obbligo di redigere e approvare un rendiconto economico-finanziario con cadenza annuale; obbligo di fissare alcune norme di democrazia interna (riconoscimento di un singolo voto per ogni membro, sovranità dell’assemblea dei soci e idonee forme di convocazione della medesima…); divieto di cedere a terzi la propria quota associativa, se non per causa di morte.
Il trentottesimo rigo, infine, ègià compilato a priori, e non si puಠmodificare nulla: in esso si dichiara che ogni comunicazione dell’Agenzia delle Entrate inerente il modello sarà inviata all’eventuale intermediario che ha trasmesso telematicamente il modello stesso.