Lo scopo, come èvidente, èprincipalmente di combattere il contrabbando che in passato ha depauperato l’immenso patrimonio del nostro Paese e di altre nazioni.
Va notato come gli adempimenti da seguire siano parzialmente differenti quando il Paese di origine o di destinazione èinterno all’Unione Europea oppure extracomunitario.
In caso di importazioni da Stati extracomunitari, occorre dichiarare il bene in dogana, mostrare la fattura di acquisto e pagare la tassazione prevista; se invece il Paese di provenienza ècomunitario, èsufficiente procurarsi un certificato di spedizione rilasciato dalle autorità locali, che sostituisce ogni altro adempimento. Non solo: in caso di provenienza UE, non occorre il certificato di spedizione per i beni con meno di cinquant’anni oppure realizzati da artisti viventi.
Se invece si tratta di trasportare beni culturali al di fuori dei nostri confini nazionali, le regole da ricordare sono le seguenti. Occorre procurarsi una specifica autorizzazione rilasciata dall’ufficio esportazioni presente in ogni sede della Soprintendenza ai Beni Culturali.
L’autorizzazione puಠessere sostituita da una semplice autocertificazione quando il bene ha meno di cinquant’anni oppure èstato prodotto da un artista vivente, purchè le leggi in materia non ne stabiliscano una tutela particolare. Resta inteso, ovviamente, che all’atto dell’esportazione il viaggiatore dovrà dichiarare la presenza di tali beni ed esibire la documentazione descritta.
Al contrario delle importazioni, le regole descritte in merito alle esportazioni non distinguono fra destinazioni comunitarie ed extracomunitarie: gli adempimenti da seguire sono i medesimi.