Una delle ultime novità èstata stabilita all’interno del decreto legge 135/2009, entrato in vigore alla fine di settembre. In generale, infatti, coloro che non hanno la residenza nel territorio italiano (la cittadinanza non ha rilievo) devono nominare un rappresentante fiscale con finalità di mandatario per gli adempimenti legati all’IVA.
Infatti, aziende e professionisti che producono valore aggiunto all’interno del suolo italiano sono tenuti a compiere i vari adempimenti (fatturazione, liquidazione, registrazione, dichiarazione ecc.), e li possono delegare ad un rappresentante fiscale con residenza in Italia, normalmente individuato in un commercialista o un altro professionista, oppure in una società in qualche modo collegata.
La nuova legge, invece, stabilisce un punto importante: coloro che hanno in Italia una stabile organizzazione non devono nominare un rappresentante fiscale, in quanto tutti gli obblighi fanno ora obbligatoriamente capo alla medesima stabile organizzazione. Ricordiamo che la stabile organizzazione èdefinita come l’ufficio o sede situato nel nostro territorio e avente carattere di permanenza, inclusi i cantieri aperti per almeno tre mesi.
La regola ha valore retroattivo, cosicchè anche i rappresentanti fiscali già nominati dovranno provvedere al pi๠presto ad estinguere la partita IVA aperta a nome del non residente e a far confluire presso la stabile organizzazione il saldo corrente dell’imposta e consegnarle le fatture e tutti gli altri documenti.
Nella prossima dichiarazione IVA occorrerà inoltre presentare una singola dichiarazione, ma composta da due moduli: il primo riferito ai mesi di competenza del rappresentante fiscale e il secondo con le competenze della stabile organizzazione.