Sono poi soggetti all’obbligo anche i contribuenti per cui esistono sଠgli studi di settore, ma sono esclusi dalla compilazione del modello per una delle seguenti specifiche cause di esclusione: primo anno di attività ; volume di ricavi superiore alla soglia di € 7.500.000; attività principale modificata nel corso del 2008 tale che la precedente e la successiva attività rientrino nei campi d’azione di studi diversi; imprenditori per la cui attività èprevisto uno studio di settore riservato ai soli professionisti o viceversa.
Va detto che per altre cause di esclusione, come ad esempio la cessazione dell’attività nel 2008, il contribuente èscluso dagli studi ma deve comunque inviare il relativo modello di comunicazione, come richiede la legge per fini conoscitivi: in queste ipotesi, dunque, non va compilato il quadro NS.
Si ricorda, inoltre, che gli aderenti al regime contabile per i contribuenti minimi sono esclusi tanto dagli studi di settore quanto dai parametri e dagli INE.
Sono esclusi dalla compilazione del quadro NS, infine, anche i soggetti pubblici, gli enti non commerciali, le banche, le società di assicurazioni e coloro che per disposizione di legge determinano il reddito in modo forfetario (per esempio, le società armatrici aderenti al cosiddetto regime della “tonnage taxâ€).
Chi, pur essendo obbligato, non allega ad UNICO il quadro NS, èsoggetto ad una sanzione fra i 258 e i 2.065 euro.