Questi soggetti, identificati con supermercati e ipermercati con superficie di vendita superiore a 250 metri quadrati (o solo 150 se situati in Comuni di popolazione inferiore a diecimila abitanti), possono optare per rinunciare alla tenuta del registro contabile dei corrispettivi e a certificare con ricevute e scontrini fiscali le cessioni, purchè trasmettano telematicamente i corrispettivi stessi all’Agenzia delle Entrate.
Sennonchè, il provvedimento originario (datato 2005) prevedeva una cadenza settimanale per tale adempimento; ora, invece, l’atto del 12 marzo, che ha sostituito il precedente, ha fissato una pi๠comoda cadenza mensile. Poichè la nuova tempistica scatta proprio di questi tempi, ciಠsignifica che i corrispettivi del mese di giugno dovranno essere trasmessi entro il 15 luglio, quelli di luglio entro il 15 agosto e cosଠvia.
Ed èstata estesa la platea dei destinatari del provvedimento: ora sono interessate anche le imprese di servizi (di ogni genere), purchè la superficie dei loro locali superi le stesse soglie dimensionali già descritte. I contribuenti interessati pi๠numerosi dovrebbero essere i ristoranti e gli alberghi.
Nella trasmissione occorre indicare distintamente giorno per giorno i corrispettivi maturati (indicando zero per i giorni di chiusura) e distinguendo anche per punto vendita. I corrispettivi giornalieri, inoltre, devono essere suddivisi secondo l’aliquota IVA applicata o secondo le varie cause di non imponibilità , esenzione od esclusione.
La facoltà di ricorrere alla trasmissione telematica puಠessere esercitata in qualunque momento; se la si esercita in corso d’anno, tuttavia, alla prima scadenza utile occorrerà anche inviare i corrispettivi maturati nei mesi precedenti dell’anno.