Dal regime semplificato a quello forfettario: le partite IVA hanno la possibilità di poter effettuare il passaggio come ricorda la risoluzione n. 64/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate.Â
Qual èla decorrenza da rispettare e quali sono i costi del passaggio?Â
Il contribuente che ha sempre svolto la propria attività in regime di contabilità semplificata pur possedendo i requisiti necessari per accedere al regime forfettario, puಠpassare al nuovo regime che per l’anno successivo che potrà essere anche diverso rispetto a quello del periodo d’imposta dell’anno precedente. Il passaggio chiaramente consente di poter usufruire di una tassazione agevolata e l’Agenzia nella sua risoluzione ricorda che non c’ alcun alcun vincolo sul passaggio dal regime semplificato al forfettario per le Partite IVA.Â
A partire dal 1° gennaio 2015 il regime naturale per i contribuenti che abbiano i requisiti stabiliti dalla Legge di Stabilità 2015 resta il regime forfettario, tuttavia, l’Agenzia ha anche spiegato che gli stessi soggetti possono scegliere anche il regime semplificato con la determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari. IN pratica non compiendo alcuna scelta nell’opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA, il contribuente ha adottato il regime contabile semplificato andando a determinare il reddito ai fini delle imposte sui redditi applicando le disposizioni di cui all’art. 66 del TUIR. Dato che si tratta di un regime “naturale†per i contribuenti minori il contribuente ha piena facoltà di transitare dal regime semplificato al regime forfettario senza essere vincolati alla permanenza triennale di permanenza avvalendosi pertanto per l’anno d’imposta successivo del regime forfettario.
Le Entrate sottolineano infine che l’omessa indicazione dell’opzione nella dichiarazione IVA per l’applicazione del regime di contabilità ordinario per le imprese minori, rappresentano perಠuna violazione che puಠessere sanzionata e che puಠessere sanata con il ravvedimento operoso.Â