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Sanzioni omessa registrazione contratto di locazione

I contratti di affitto devono necessariamente essere registrati presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate o attraverso la modalità  telematica entro 30 giorni dalla data della stipula. In caso di omessa registrazione verranno infatti applicate delle sanzioni amministrative, stessa cosa anche in caso di parziale occultamento del canone e in caso di omesso o tardivo versamento dell’imposta di registro sulle locazioni.

Per quanto riguarda l’omessa registrazione, in particolare, l’ammontare della sanzione ècompresa tra il 120% e il 240% dell’imposta dovuta; per il parziale occultamento del canone oscilla tra il 200% e il 400% della maggiore imposta dovuta, mentre per il tardivo versamento dell’imposta di registro èpari al 30% dell’imposta pagata in ritardo.

LETTERA DI MESSA IN MORA PER MANCATO PAGAMENTO AFFITTO

Per quanto riguarda l’omessa registrazione del contratto di locazione, èbene tener presente che, ai sensi della legge 311/2004, i contratti di locazione di immobili sono nulli se non sono non sono stati registrati nonostante sussistano tutti i presupposti per farlo.

COME RECEDERE DA UN CONTRATTO DI LOCAZIONE

Sempre in relazione a tale fattispecie, inoltre, qualora si tratti di un contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo, il decreto legislativo n. 23/2011 ha previsto oltre all’applicazione della suddetta sanzione anche l’abbassamento del canone annuo, in forza del quale il proprietario viene obbligato a ridurre il canone fino a un importo pari al triplo della rendita catastale. Inoltre la durata del contratto èstabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, sia essa volontaria o d’ufficio, a cui si aggiungono altri quattro anni di rinnovo.

Qualora l’irregolarità  derivante dall’omessa registrazione del contratto di locazione o dal mancato versamento dell’imposta di registro non sia già  stata contestata d’ufficio e non siano state già  effettuate ispezioni o verifiche, èpossibile sanare la propria posizione ricorrendo al ravvedimento operoso.