Per quanto riguarda l’omessa registrazione, in particolare, l’ammontare della sanzione ècompresa tra il 120% e il 240% dell’imposta dovuta; per il parziale occultamento del canone oscilla tra il 200% e il 400% della maggiore imposta dovuta, mentre per il tardivo versamento dell’imposta di registro èpari al 30% dell’imposta pagata in ritardo.
► LETTERA DI MESSA IN MORA PER MANCATO PAGAMENTO AFFITTO
Per quanto riguarda l’omessa registrazione del contratto di locazione, èbene tener presente che, ai sensi della legge 311/2004, i contratti di locazione di immobili sono nulli se non sono non sono stati registrati nonostante sussistano tutti i presupposti per farlo.
► COME RECEDERE DA UN CONTRATTO DI LOCAZIONE
Sempre in relazione a tale fattispecie, inoltre, qualora si tratti di un contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo, il decreto legislativo n. 23/2011 ha previsto oltre all’applicazione della suddetta sanzione anche l’abbassamento del canone annuo, in forza del quale il proprietario viene obbligato a ridurre il canone fino a un importo pari al triplo della rendita catastale. Inoltre la durata del contratto èstabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, sia essa volontaria o d’ufficio, a cui si aggiungono altri quattro anni di rinnovo.
Qualora l’irregolarità derivante dall’omessa registrazione del contratto di locazione o dal mancato versamento dell’imposta di registro non sia già stata contestata d’ufficio e non siano state già effettuate ispezioni o verifiche, èpossibile sanare la propria posizione ricorrendo al ravvedimento operoso.