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Scadenze contributi artigiani e commercianti

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L’’Inps ha ricordato con il messaggio n. 12308 del 31 luglio 2013 tutte le scadenze per i pagamenti dei contributi degli artigiani e dei commercianti 2013. L’istituto nazionale per la previdenza sociale ha comunicato che i pagamenti sono da versare secondo precise scadenze cosଠcome previsto dalla legge. Il versamento dovrà  essere effettuato attraverso il modello F24, che èstato recentemente modificato. Sono stati introdotti nella data del 1 luglio 2013 i nuovi modelli F24 2013.

L’istituto ha comunicato che tutto ciಠche èinerente alla seconda emissione relativa all’anno 2013 dei contributi di artigiani e commercianti dovrà  svolgersi in modalità  online. Infatti l’Inps ha ricordato agli iscritti in corso d’anno alla gestione artigiani e commercianti che non sarà  pi๠inviata la lettera di avviso in modalità  cartacea. Questo èciಠche èstato previsto dalla circolare 24 dell’8 febbraio 2013.

Non saranno cioèinviate le lettere cartacee inerenti l’avviso dei contributi in scadenza. Inoltre la stessa procedura sarà  applicata alle avvertenze per la compilazione del modello F24.

Sarà  possibile reperire le varie comunicazione attraverso l’accesso via internet al Cassetto. Ovviamente ogni artigiano deve posseder il proprio profilo all’interno del sito dell’Inps www.inps.it. All’interno del loro fascicolo personale sarà  possibile individuare all’interno della sezione comunicazione bidirezionale, la lettera informativa contenente i dati relativi agli importi da pagare per la contribuzione 2013.

Inoltre i modelli F24 inerenti la seconda emissione dell’anno 2013 sono disponibili anche in forma precompilata e anche in versione stampabile direttamente accedendo alla funziona “Dati del modello F24″ predisposta dal sistema e  presente all’interno Cassetto previdenziale relativo ai modelli F24.

Le scadenze cosଠcome previste e ricordate dallo stesso Inps sono cosଠcalendarizzate.

Il giorno 20 agosto 2013, ultimo termine, dovranno essere versati i contributi relativi:

  • al secondo trimestre 2013, che sono stati determinati sul minimale di reddito
  • al saldo della prima rata 2012 ed anni precedenti e quelli relativi al primo acconto 2013 che ammonta alla percentuale del 50%, relativa alla eventuale quota eccedente il minimale che èin capo al titolare ed ai collaboratori;
  • alla prima rata dei contributi che afferiscono il minimale di reddito per periodi pregressi.

La scadenza del 18 novembre 2013 prevede il versamento dei contributi relativi

  • al terzo trimestre 2013, che viene riferito al minimale di reddito
  • alla seconda rata dei contributi afferenti il minimale di reddito per periodi pregressi

Una ulteriore scadenza èquella del 2 dicembre 2013, termine ultimo entro il quale versare i contributi inerenti:

  • al secondo acconto 2013, cioèper il restante 50%, inerente la quota di reddito eccedente il minimale;
  • al saldo 2012 ed anni precedenti.

La terza e la quarta rata dei contributi dovuti per periodi pregressi dovranno essere versate nei giorni del 17 febbraio 2014 e del 16 maggio 2014.