Home » Spesometro, le sanzioni previste

Spesometro, le sanzioni previste

 

àˆ fissata al 30 aprile la scadenza per la presentazione dello spesometro dopo il rinvio del Ministero arrivato in extremis lo scorso 28 febbraio. 

spesometro , fatturazione elettronica , spessimetro, fatture e corrispettivi, tasse

Ma ormai la scadenza èstata fissata per la comunicazione dei dati: in assenza di una deroga viene pertanto applicato dall’istituto, il ravvedimento operoso, ma ovviamente le sanzioni tendono a cambiare in base al periodo in cui avvenga la regolarizzazione della comunicazione avviene. 

Se la comunicazione avviene: 

  • entro il termine di 15 giorni dalla scadenza, il ravvedimento si applica sulla sanzione ridotta ad 1 Euro (con il massimo di 500 Euro);
  • oltre i 15 giorni dalla scadenza, il ravvedimento si applica sulla sanzione piena di 2 euro (con il massimo di 1.000 Euro).

E per poter capire quale sanzione prendere a riferimento, èanche necessario capire il momento in cui èstata regolarizzata la comunicazione dei dati.

Le sanzioni potranno perಠessere ridotte da 1/9 a 1/5, e variano a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della comunicazione.

Il calcolo di ogni sanzione dunque èdiverso se la regolarizzazione avviene entro i 15 giorni oppure oltre i 15 giorni. 

Nel primo caso si ha la sanzione minima (importo base) di 1 euro viene applicata a ogni fattura, nel secondo caso si ha la sanzione minima (importo base) di 2 euro per ogni fattura, e secondo le indicazioni della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104 del 28 luglio 2017 puಠessere che regolarizzazione della comunicazione, e il versamento della sanzione possono anche non essere contestuali.

Il ravvedimento operoso prevede anche una scala graduata di riduzioni delle sanzioni a seconda del ritardo con il quale si provvede a rimediare all’errore.

Ecco nel dettaglio in base a quanto fornito dall’Agenzia delle entrate: 

  • ad 1/9 dell’importo base entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;
  • ad 1/8 dell’importo base entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale èstata commessa la violazione;
  • ad 1/7 dell’importo base entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale èstata commessa la violazione;
  • ad 1/6 dell’importo base oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale èstata commessa la violazione e sino al termine di prescrizione (fissato nell’art. 57, D.P.R. n. 633/1972);
  • ad 1/5 dell’importo base fino alla notifica dell’atto impositivo

Per poter risolvere l’omessa comunicazione il contribuente dovrà :

  • presentare la comunicazione omessa o corretta;
  • versare la relativa sanzione con il modello di pagamento F24 utilizzando il codice tributo 8911.

SPESOMETRO, COME EFFETTUARE L’INVIO

 

photo credits | think stock