Nuovi dettagli emergono per quanto riguarda l’obbligo presentazione Ape, attestato prestazione energetica. In base alle ultime notizie e circolari infatti viene fuori che l’obbligo di presentazione dell’APE ènecessario anche in caso di stipulazione di un contratto di locazione.
L’attestato di prestazione energetica degli edifici ha recentemente sostituito l’Ace nell’ordinamento giuridico e le nuove norme impongono la obbligatorietà di presentazione di tale documentazione nel caso di vendita di un immobile. Questo perchè sarà necessario qualificare tale fabbricato in una determinata categoria energetica. Le nuove disposizioni prevedono perಠl’obbligatorietà non solo nel caso di vendita dell’immobile, ma la presentazione dell’Ape viene prevista anche nel caso in cui si debba stipulare un nuovo contratto di locazione.
L’attestato di prestazione energetica, il cosiddetto APE, èntrato in vigore ormai lo scorso 4 agosto 2013, cosଠcome èstato previsto nell’ambito del nuovo articolo del decreto legislativo n. 192 del 2005, che èstato introdotto dal decreto legge n. 63 del 2013, ovvero il tanto noto alle cronache decreto sugli ecobonus, che èstato poi convertito nella legge n. 90/2013.
Le norme prevedono infatti nel dettaglio l’applicazione dell’APE nel caso in cui si debba concludere nuovo contratto di locazione: nel dettaglio la legge prevede che esso debba essere fornito nel caso in cui l’unità immobiliare locata non sia già dotata di APE. In tale caso sarà dovere del proprietario dell’immobile produrre l’attestato di prestazione energetica. Tale documentazione dovrà poi essere resa disponibile al nuovo locatario immediatamente all’inizio delle trattative.
Il proprietario dell’immobile dovrà successivamente consegnare al locatore, ovvero all’altra parte con cui ha stipulato il nuovo contratto di locazione, l’attestato di prestazione energetica. Obbligo specifico del proprietario dell’immobile èla consegna di una copia dell’APE, su cui dovrà essere obbligatoriamente essere apposta una firma in originale del tecnico certificatore.
L’APE èstata introdotta nell’ordinamento giuridico in sostituzione della precedente certificazione chiamata ACE, ma risulterà ancora valida la certificazione precedente rilasciata sino al 5 giugno 2013.
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