L’Ape èil nuovo attestato di prestazione energetica che andrà a sostituire il vecchio modello denominato Ace, attestato di certificazione energetica. Il nuovo Ape dovrà essere obbligatoriamente presentato da parte dei cittadini anche nel caso in cui provvedano ad effettuare delle ristrutturazioni immobiliari importanti.
Con la terminologia ristrutturazioni immobiliari importanti si intendono tutti i lavori sull’edificio che coprano almeno il 25% della superficie totale. L’Ape, attestato di prestazione energetica, che sostituisce l’Ace, dovrà quindi essere usato per lavori di ristrutturazione edilizia, ma esclusivamente per quelli di una certa importanza.
Il chiarimento èstato effettuato da parte di uno studio, nel dettaglio lo studio 657-2013/C, effettuato da parte della commissione studi civilistici del Consiglio nazionale del notariato.
Nello studio della commissione sull’attestato di prestazione energetica degli edifici si chiarisce che tale documento deve necessariamente essere prodotto e consegnato in caso di vendita e di locazione di immobile. Ovviamente dovrà essere presentato anche in caso di edifici soggetti a interventi di ristrutturazione, ma che subiscono dei lavori di ristrutturazione importanti.
Le ristrutturazioni importanti rappresentano la molteplicità di interventi edilizi, che interessano almeno il 25% dell’edificio e quindi riguardano ad esempio:
- la manutenzione ordinaria
- la manutenzione straordinaria
- la ristrutturazione propriamente detta
- il risanamento conservativo
Tutti questi interventi, se superano il limite del 25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio, prevedono l’obbligo della presentazione del modello Ape, attestazione di prestazione energetica. Tale modello deve essere consegnato, a pena di nullità , allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito e ai nuovi contratti di locazione, nonchè al momento della stipula del preliminare di vendita.
Il modello deve inoltre essere obbligatoriamente consegnato all’acquirente dell’immobile, oppure al beneficiario o al nuovo conduttore. Questo dipende ovviamente dalla transazione immobiliare in essere.  Se poi ci si trova di fronte ad un caso di ritrasferimento di un immobile già oggetto di precedente vendita, a cui èstato allegato l’attestato energetico, non èpossibile richiamare il certificato già allegato: sarà necessario infatti provvedere a presentarne un altro.
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