Il prossimo 25 ottobre 2013 sarà l’ultimo giorno disponibile per presentare il modello 730 integrativo. Come sempre, la dichiarazione dovrà essere consegnata ad un centro di assistenza fiscale CAF oppure ad un professionista abilitato.
Il modello 730 integrativo èrivolto a:
- dipendenti
- pensionati
- persone fisiche non titolari di partita Iva
- collaboratori coordinati e continuativi
- lavoratori occasionali
In alcuni casi èpossibile riscontrare da parte del contribuente una serie di errori di calcolo e di compilazione nel proprio modello 730 dopo aver ricevuto il prospetto di liquidazione delle imposte. Tale modulo èdenominato modello 730/3. Per rimediare a questo inconveniente il contribuente potrà rivolgersi direttamente allo studio o al centro che hanno provveduto a fornirgli l’assistenza nella compilazione della dichiarazione dei redditi. Il risultato dell’intervento del professionista o del centro porterà alla compilazione di un nuovo modello 730, che andrà ad integrare quello sbagliato. Si tratterà quindi del cosiddetto modello 730 integrativo.
Questo modello puಠessere presentato entro il 25 ottobre 2013 agli appositi centri di assistenza fiscale, ma il contribuente dovrà preoccuparsi di allegare una documentazione apposita. Questa documentazione dovrà essere presentata in ogni caso al Caf o al professionista abilitato, anche nel caso in cui il modello 730 contenente gli errori sia stato presentato al datore di lavoro oppure all’ente pensionistico.
L’Agenzia delle Entrate si èpronunciata con un’apposita circolare lo scorso 9 maggio 2013, in particolare la circolare n. 14/E con la quale sono state fornite delle specifiche istruzioni inerenti il modello 730 integrativo. Nella suddetta comunicazione l’Agenzia ha ricordato a tutti i contribuenti che il modello 730 integrativo deve essere presentato nel momento in cui il contribuente riscontra una serie di errori o di omissioni all’interno della propria dichiarazione dei redditi. Nel dettaglio tale modello deve essere presentato quando la correzione dei suddetti errori o omissioni comporta:
- un maggior rimborso
- un minor debito
- nessuna influenza sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria