Fino ad oggi, infatti, i contribuenti hanno avuto la possibilità di detrarre il 19% delle spese sanitarie sostenute per se stessi o per i familiari a carico (oltre la franchigia di 129,11 euro), purchè naturalmente esse siano documentate.
Per quanto riguarda gli acquisti in farmacia, in particolare, èrichiesto che il contribuente si procuri uno “scontrino parlante†(con l’indicazione, cioà¨, del suo codice fiscale) e che in esso siano specificati non solo il termine “farmacoâ€, “medicinale†o analogo ma anche il nome della medicina considerata.
L’art. 10 del Testo Unico dell’Imposta sui Redditi, d’altronde, richiede che la certificazione della spesa contenga la specificazione di natura, qualità e quantità dei beni acquistati.
Sennonchè il Garante ha stabilito che in questo modo CAF, commercialisti e funzionari delle Entrate vengono a conoscenza nel dettaglio dei problemi di salute dei contribuenti senza che ve ne sia una reale necessità fiscale. L’Authority ha perciಠchiesto e ottenuto una modifica della procedura.
Gli scontrini parlanti, dunque, dovranno in futuro riportare non il nome del farmaco bensଠil suo codice AIC (Autorizzazione all’Immissione in Commercio): un’indicazione che consente di qualificare senza fallo la tipologia di prodotto – rispettando dunque il dettato dell’articolo 10 – impiegando perಠun codice alfanumerico che impedisca ai profani di individuare i malanni del contribuente e tutelando cosଠla sua privacy.
I farmacisti avranno tempo fino al 31 dicembre 2009 per adeguare i propri registratori di cassa per non incorrere in sanzioni: dal 2010, infatti, tutti gli scontrini emessi dalle farmacie dovranno rispettare il provvedimento descritto.