Con il provvedimento n. 2012/37049 del 13 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato fino al prossimo 15 ottobre 2012 il termine di scadenza per la comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi a soci o familiari, andando a modificare il provvedimento del 16 novembre 2011 con cui il termine veniva originariamente fissato al 31 marzo 2012. Lo slittamento per la trasmissione dei dati èstato deciso dall’Amministrazione Finanziaria in ragione delle particolari difficoltà di attuazione e dell’assoluta novità della norma.
► TASSAZIONE UTILIZZO AUTO AZIENDALE DA PARTE DI FAMILIARI
Secondo quanto stabilito dal provvedimento del 16 novembre, scaturito da una norma introdotta con la “manovra di ferragosto†(articolo 2, comma 36-sexiesdecies, del D.L. n.138 del 13/08/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14/09/2011), i soggetti che svolgono attività d’impresa, sia in forma individuale sia collettiva, sono tenuti a comunicare i dati relativi ai beni che, seppur di proprietà dell’impresa, sono concessi in godimento ai soci o ai familiari, per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del relativo diritto.
â–º PRINCIPALI SCADENZE FISCALI MARZO-APRILE 2012
L’obbligo di comunicazione, che puಠessere effettuata alternativamente dai soci o familiari dell’imprenditore o dalla stessa impresa concedente, comprende: i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate dai soci nei confronti della società concedente; i beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, inclusi i familiari; i beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, inclusi i familiari, di altre società appartenenti al medesimo gruppo; i beni per i quali il godimento permane nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011 e anche per i finanziamenti o capitalizzazioni in corso sempre nello stesso periodo.
I beni concessi in godimento sono stati suddivisi in sei categorie: autovettura, altro veicolo, unità da diporto, aeromobile, immobile, altro. Per i beni rientranti in quest’ultima categoria, in particolare, l’obbligo di comunicazione non sussiste qualora essi siano di valore inferiore a 3000 euro al netto dell’Iva.