Il nuovo strumento di lotta all’evasione fiscale, il redditometro 2013, sembra non avere pace. Dopo le sentenze dello scorso aprile, secondo le quali il redditometro era in contrasto con delle norme tributarie, potrebbero arrivare nuove sentenze della magistratura contro lo strumento dell’Agenzia delle Entrate.
Pare infatti che sul nuovo redditometro 2013 pendano dei forti dubbi di legittimità in tema di giustizia tributaria. Sotto gli occhi dei giudici tributari questa volta èandato l’intero decreto ministeriale che ha provveduto a costituire lo strumento per l’anno 2013, che aveva cercato di correggere tutti i difetti del redditometro 2012.
Secondo i giudici il decreto ministeriale inerente il redditometro 2013, emanato lo scorso 24 dicembre 2012 quando era ancora in carica il già dimissionario Governo Monti, sarebbe in contrasto con la legge ordinaria. Inoltre, da una prima analisi, i contrasti non si limiterebbero alla legge ordinaria, ma si spingerebbero fino ad una incompatibilità con la Costituzione stessa e con una serie di principi comunitari.
Questa tesi viene sostenuta da una sentenza che èstata pronunciata nel corso dell’estate, in particolare la sentenza n.117 emessa lo scorso 10 luglio pronunciata dalla Commissione Tributaria provinciale di Campobasso.
I giudici hanno infatti rilevato una serie di elementi di criticità e sulla base di questi hanno emesso la loro sentenza su cui si fonda il loro giudizio di illegittimità del decreto attuativo del redditometro 2013, la nuova versione dello strumento di accertamento del reddito delle persone fisiche.
La prima anomalia riscontrata da parte dei giudici di Campobasso èl’utilizzo da parte del redditometro delle stime messe a punto dall’Istat. Secondo la Commissione tributaria infatti l’attività svolta dall’istituto nazionale di statistica e quindi i dati che lo stesso istituto mette a punto non hanno alcuna finalità in campo fiscale, ovvero i dati rilevati dall’Istat esulano totalmente dal campo fiscale.
Di diverso avviso èil regolamento attuativo del redditometro 2013, che appare in netto contrasto la sua fonte primaria, ovvero l’articolo 38 del Decreto Presidenza della Repubblica 600 del 1973; i regolamenti adottano infatti le stime dell’Istat come parametro per determinare le spese medie delle famiglie italiane. In base a questa sentenza potrebbero esserci clamorose novità in tema di evasione fiscale.