I pegni non riscattati, oppure che non sono statirinnovati entro trenta giorni dalla scadenza dei prestiti, vengono posti in vendita all’asta pubblica, proprio nei giorni e con le modalità stabiliti dalla Direzione Generale. L’asta viene effettuata negli uffici della sezione di credito su pegno o in appositi locali che facilitino il concorso del pubblico.
Le vendite debbono essere rese note con l’affissione del relativo avviso, negli uffici di cui al comma precedente, e con le altre eventuali forme di pubblicità che la Direzione Generale della Banca ritenga opportuno adottare.
L’avviso deve rimanere esposto per almeno cinque giorni consecutivi precedenti l’inizio delle aste e fino al compimento delle stesse e deve indicare:
- il luogo, il giorno e le ore in cui esse si svolgono
- l’elenco dei presumibili pegni in vendita, con l’indicazione per ciascuno di essi dei rispettivi numeri di polizza.
Il prezzo base degli oggetti offerti all’asta deve essere corrispondente al valore di stima risultante dalle relative polizze, oppure al prezzo corrente di mercato stabilito dalla Direzione Generale della Banca.
E’ in facoltà della Banca mettere in vendita i pegni anche divisi in pi๠parti o lotti quando il responsabile della Sezione, d’accordo con lo stimatore, ne riconosca la convenienza. In tal caso lo stimatore assegnerà a ciascuna parte del pegno diviso la quota parte di valore iniziale d’asta in modo perಠche l’insieme delle singole quote corrisponda almeno al credito della Banca.
Per i pegni rimasti invenduti al primo esperimento d’asta, si procede, anche in giorno diverso, ad un secondo esperimento di vendita, abbassando il prezzo base all’importo corrispondente al credito della Banca, per capitale, interessi e diritti accessori. Se anche al secondo esperimento d’asta i pegni non vengono aggiudicati, il perito deve procedere a ritirarli al prezzo corrispondente all’intero credito vantato dalla Banca, entro dieci giorni dall’ultima asta.
Il perito puಠrichiedere, ed il Direttore Generale autorizzare, di riproporre la vendita all’asta dell’oggetto invenduto al prezzo dell’intero credito vantato dalla Banca oppure al meglio. Ovviamente in quest’ultimo caso il perito dovrà rimborsare alla Banca l’eventuale differenza fra il prezzo di vendita dell’oggetto e l’ammontare del credito della Banca.