Le condizioni per l’etichettatura sono che l’animale superi i quindici chilogrammi di peso, che provenga da allevamento o che sia stato catturato in mare, purchè in quest’ultimo caso il peschereccio che ha effettuato la cattura sia lungo oltre quindici metri. La norma, dunque, non riguarda l’attività dei piccoli esercenti, magari dilettanti.
Le informazioni da indicare in etichetta sono: il peso del prodotto, la data di cattura in mare oppure di prelevamento dal sito di acquacoltura, la denominazione del fornitore e il nome scientifico e commerciale dell’animale, oltre al numero progressivo di identificazione del singolo prodotto.
Il dettaglio tecnico dell’attività di etichettatura sarà oggetto di un prossimo decreto del ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
La norma a tutela dei consumatori di prodotti ittici (ma anche degli stessi produttori) si accompagna a varie altre leggi adottate recentemente e che vanno nella medesima ottica di offrire trasparenza al cittadino e tutela al prodotto di qualità . Si pensi, ad esempio, alla legge che impone ai proprietari di frantoi di comunicare ad un ente ministeriale, l’Agea, l’origine delle olive lavorate.
Qualcosa, inoltre, si muove anche in ambito comunitario: cresce la sensibilità per la lotta alla contraffazione dei prodotti agroalimentari e per la protezione dei marchi di denominazione di origine controllata, che saranno presto oggetto di una regolamentazione unitaria a livello europeo