Il tasso della mora supera il tasso di usura? Allora in questo caso viene previsto solo la restituzione del mutuo senza altri oneri. Ottima notizia in un certo modo per tutti coloro che stipulato un mutuo e che si trovano a dover fare i conti con la restituzione del capitale con tassi di mora molto alti.
La notizia arriva in seguito a quando stabilito da un’ordinanza della Cassazione il 4 ottobre scorso, che ha rigettato il ricorso di Bancapulia s.p.a. nei confronti di Fallimento Extramoenia – Matera Congressi s.p.a. Secondo la Suprema Corte il tasso soglia d’usura non riguarderebbe solo gli interessi che normalmente sono dovuti alla banca, ma anche quelli previsti in relazione alla mora.
In pratica, sottoscrivendo un contratto di mutuo, si prevede, secondo l’art. 1 della I. n. 108 del 1996, che “la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324)â€.
Ciಠsignifica che nel momento in cui gli interessi della mora sono da usura e superano quelli del mutuo, automaticamente non devono essere versati.
CESSIONE DEL QUINTO, I NUOVI TASSI
“L’art. 1815, co. 2, c.c. – continua la sentenza della Cassazione, chiarisce che “se sono dovuti interessi usurari, la clausola ènulla e non sono dovuti interessi” e ai sensi dell’art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in I. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l’usura perchè realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitoreâ€.