Dal punto di vista dei diritti che possono essere fatti valere, esistono sostanzialmente quattro tipologie di class action. La prima riguarda le cosiddette violazioni contrattuali, ossia il caso di consumatori e utenti che, a parità di condizioni, chiamano in giudizio la stessa impresa responsabile di una violazione contrattuale (i casi pi๠frequenti sono quelli dei contratti per adesione, ad esempio polizze assicurative o pacchetti vacanza).
La seconda fattispecie èquella delle pratiche commerciali scorrette, ossia di tutte quelle pratiche commerciali che risultano essere contrarie alla diligenza professionale ed idonee a falsare il comportamento economico del consumatore medio in relazione ad un dato prodotto (ad esempio quando si esaltano le virt๠di un prodotto che si rivelano poi inesistenti, oppure quando non si mette in guardia il consumatore circa la pericolosità del prodotto). In questo caso, dunque, per poter ricorrere ènecessario aver subito un danno proprio a causa di una pratica commerciale scorretta.
La terza ipotesi èinvece quella della pratiche commerciali ingannevoli, previste dagli articoli 21-26 del Codice del Consumo. Ad esempio, èconsiderata una pratica commerciale scorretta quella che fornisce informazioni non rispondenti al vero o che èidonea ad indurre in errore il consumatore medio. In questo caso, quindi, i consumatori possono ricorrere alla class action solo solo nel caso in cui hanno subito un danno acquistando un determinato prodotto veicolato mediante un’azione ingannevole.
L’ultima ipotesi èquella della concorrenza sfalsata, un’ipotesi che deriva dal divieto previsto dalla legge nei confronti delle imprese di mettere in atto due tipologie di comportamenti: l’abuso di posizione dominante e le concentrazioni che danneggiano la concorrenza.