Le ferie non godute sono indennizzabili e la normativa di riferimento nel nostro paese spiega che lo sono anche quando il lavoratore si dimette e non soltanto in caso di licenziamento o interruzione del contratto.Â
Le ferie non godute sono indennizzabili nel senso che devono essere sempre pagate al lavoratore anche quando presenta le dimissioni. Il riferimento normativo per verificare quanto sostenuto èla direttiva europea del 2003 che in Italia èstata recepita dal decreto legislativo n. 66/2003 che spiega:
“Ogni lavoratore debba beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unioneâ€.
Il che vuol dire che non ètenuto conto del motivo per cui s’interrompe un rapporto di lavoro: le ferie non godute devono essere sempre pagate. Esattamente come accade per il TFR. Il lavoratore, quindi, deve ottenere un risarcimento finanziario per le ferie annuali anche se pone fine al contratto in maniera volontaria. Il legislatore ha voluto imporre delle linee guida cui attenersi, concedendo agli Stati comunitari solo un certo margine di discrezionalità applicativa che, tuttavia, non deve mai travalicarne i confini.
Cosଠscrivono le riviste di settore spiegando che lo strumento giuridico garantito dall’art. 249 comma 2 CE èvincolante se si parla di tutela dei fini utili da perseguire e conferisce agli stati un’autonomia organizzativa importante anche se poi gli stati stessi non sono da considerarsi indipendenti. L’obiettivo finale èquello di migliorare la qualità della vita e del lavoro dei cittadini aumentando il loro grado di sicurezza, tutela e protezione.